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Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Fotoclub “Elio Fornasa” Castelleone".
“Fotoclub “Elio Fornasa” Castelleone" è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione "Fotoclub “Elio Fornasa” Castelleone" persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura fotografica;
- ampliare la conoscenza della cultura fotografica, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo fotografico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura fotografica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della fotografia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3. – Attività Finalizzate al raggiungimento degli Scopi Sociali

L'associazione "Fotoclub “Elio Fornasa” Castelleone" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività culturali, in particolare: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, corsi di fotografia per giovani ed adulti, mostre.

Art. 4. – Soci

L'associazione "Fotoclub “Elio Fornasa” Castelleone" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
SOCI FONDATORI: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto , sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
SOCI ORDINARI: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
SOCI ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Il numero degli associati ordinari è illimitato.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile anche in caso di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Tutti i Soci avranno diritto a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni a prezzi agevolati. Hanno obbligo, però di versare la quota sociale.

Art. 5. – Ammissione Soci Ordinari

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello e non è prevista motivazione. L’ammissione a socio ordinario si completa con il versamento della quota d’iscrizione.

Art. 6. – Esclusione del Socio

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi non hanno diritto al rimborso delle quote versate e non possono presentare appelli.

Art. 7. - Diritto di Voto

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote sociali di iscrizione;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrata.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - Aspetti Finanziari

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario-Tesoriere;

Art. 11. - Assemblea dei Soci

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario-Tesoriere e da 2 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo perdono tale loro carica qualora restino assenti senza giustificazione per almeno tre riunioni consecutive.
Il voto del Presidente vale doppio in caso di parità.

Art. 14. - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale; è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negozia, per determinati atti o categorie di atti dopo l’approvazione del Comitato Esecutivo.
Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
La durata in carica del Presidente è uguale a quella del Comitato Esecutivo ed è rieleggibile.

Art. 15. - Il Vicepresidente

In caso di assenza sostituisce in tutto e per tutto il Presidente.

Art. 16. - Il Segretario-Tesoriere

Custodisce l’archivio, detiene l’amministrazione e svolge funzione di Segretario Generale.

Art. 17. – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Fotoclub “Elio Fornasa” Castelleone” Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il Presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo (budget) che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. - Compensi

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. - Esclusioni ed Eccezioni

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.